Oggetto: FORMAZIONE LAVORATORI.
Pronuncia della Corte di Cassazione (Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2024, n. 6301) - tempi di completamento formazione dei lavoratori neoassunti.
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, al comma 4, lett. a), dispone testualmente:
“La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”.
L’insufficienza di chiarezza è stata ingenerata dal punto 10 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE” (che contiene, come testualmente asserito, disposizioni di carattere transitorio che a distanza di oltre dieci anni sono da intendersi non più applicabili) dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, rep. atti n. 221/CSR (conosciuto come formazione lavoratori), in cui si legge espressamente:
“…… Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione. ……….”.
La sentenza della Corte Suprema di Cassazione, specificata in oggetto e reperibile sul sito https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/, conferma l’obbligatorietà di completare la formazione dei lavoratori prima di adibirli alle loro rispettive attività lavorative/mansioni